Art. 9.
(Dichiarazione di immediata fruibilità).

      1. Ad ogni atto di esproprio o di occupazione di urgenza deve essere allegata una dichiarazione giurata del funzionario responsabile, che attesti l'esistenza di fondi immediatamente disponibili per realizzare il progetto delle opere che va ad insistere sul fondo da espropriare, o, ove non si debba realizzare alcuna opera, che attesti che è stato istituito l'ente a cui deve essere destinato il fondo per cui il bene

 

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può essere immediatamente destinato alla pubblica fruibilità. Tale dichiarazione per i provvedimenti già notificati è resa e comunicata agli interessati entro quattro mesi. La procedura espropriativa è sospesa fino a che non è notificato tale provvedimento.